(massima n. 1)
Il vizio di omessa pronuncia — configurabile allorchè manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto — non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto, con la conseguenza che la questione, implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza, sarà suscettibile di riesame in sede di gravame; ragionando altrimenti si finirebbe per far coincidere il vizio di omessa pronuncia con la previsione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.