(massima n. 1)
Non č configurabile il vizio di omessa pronuncia in relazione ad una domanda che il giudice di appello non sia tenuto a prendere in esame in quanto proposta in violazione del divieto di nuove domande, sancito dagli artt. 345, comma primo, e 437, comma secondo, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, censurata per omessa pronuncia in relazione alla asseritamene dedotta domanda di nullitā del contratto di formazione lavoro, rilevando che gli elementi di fatto che avrebbero dovuto portare all'accertamento della nullitā non erano stati introdotti nel giudizio, con conseguente preclusione della possibilitā di rilevare la nullitā d'ufficio in sede di legittimitā).