(massima n. 2)
La sentenza di rigetto dell'opposizione all'esecuzione per essere stata erroneamente proposta in luogo di quella agli atti esecutivi (nella specie per essere l'opposizione fondata su irregolarità formali del precetto), non è appellabile, come previsto dall'art. 618 cod. proc. civ., e nei suoi confronti può essere proposto esclusivamente il ricorso per cassazione "ex" art. 111 Cost. È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 618, comma 3, cod. proc. civ in relazione all'art. 323 cod. proc. civ., nella parte in cui il combinato disposto delle due norme non consente il principio di convertibilità dei mezzi d'impugnazione, come invece previsto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. civ., atteso che l'impugnabilità della sentenza di primo grado pronunciata sull'opposizione agli atti esecutivi mediante il ricorso per cassazione "ex" art. 111 cod. proc. civ., garantisce sufficientemente il diritto dell'opponente alla sua tutela per via giudiziale anche nel corso del processo esecutivo, in relazione alla regolarità formale e sostanziale degli atti di esecuzione e di quelli preliminari all'esecuzione vera e propria, come l'atto di precetto.