(massima n. 2)
Per la proposizione di un'eccezione sostanziale non si richiede che la parte impieghi formule sacramentali, ma č sufficiente qualsiasi deduzione, anche implicita, che la riveli, come ad esempio l'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio che sia volto a contrastare la domanda avversaria. Incorre pertanto in error in procedendo il giudice di merito che, di fronte a una richiesta di prova, da parte del convenuto in revindica, volta a dimostrare il possesso ultraventennale del bene controverso, e quindi astrattamente idonea a paralizzare la pretesa di controparte, ometta di esaminare l'eccezione riconvenzionale di usucapione implicita in tale richiesta, anche se non espressamente formulata, e di valutare, di conseguenza, se il mezzo istruttorio č ammissibile e rilevante (principio affermato in relazione ad eccezione riconvenzionale proposta in appello in procedimento instaurato anteriormente alla novella introdotta con legge n. 353/1990).