(massima n. 1)
La formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma «o in quella somma maggiore o minore che risulterą di giustizia» non puņ essere considerata agli effetti dell'art. 112 c.p.c. come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata, in via esclusiva, nelle conclusioni specifiche.