(massima n. 1)
Poiché la violazione dell'art. 112 c.p.c. ricorre quando il giudice di merito, pronunciando oltre i limiti delle domande dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuisce o nega un bene della vita diverso rispetto a quello domandato, č inammissibile per difetto di interesse la censura all'interno della quale non si chiarisce quel č il bene della vita sul quale sia intervenuta la pronuncia non richiesta.