(massima n. 1)
Anche nel caso in cui una parte dell'edificio condominiale necessaria all'uso comune si appartenga in proprietā esclusiva ad uno soltanto dei condomini, questi č tenuto, nell'esercizio delle sue facoltā di godimento, a rispettare la destinazione obiettiva della suddetta parte all'utilitā generale dell'intero condominio. Per cui, financo al condomino che sia proprietario esclusivo dell'intero cortile sul quale prospettano gli appartamenti dello stabile, č vietato di eseguirvi costruzioni o manufatti che impediscano o limitino l'esercizio del diritto, spettante ex lege agli altri condomini, di trarre dallo stesso cortile la luce e l'aria necessarie ai loro rispettivi appartamenti.