(massima n. 1)
Il giudice non è vincolato alla qualificazione prospettata dalla parte ed è libero di discostarsene nell'esercizio del potere-dovere di autonoma qualificazione discendente dal principio iura novit curia, purché la qualificazione da lui adottata non si risolva nella sostituzione dell'azione espressamente o virtualmente proposta con altra, fondata cioè su fatti diversi o su diversa causa petendi.