(massima n. 1)
In materia di procedimento civile, sussiste vizio di "ultra" o "extra" petizione ex art. 112 c.p.c. quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Tale principio va peraltro posto in immediata correlazione con il principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, primo comma, c.p.c., rimanendo pertanto sempre salva la possibilitą per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha escluso la sussistenza della lamentata violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in presenza della qualificazione, operata del giudice del merito, del fatto storico dedotto, consistente nella pretesa violazione delle prescrizioni dell'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, unitamente a quelle dell'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, in tema di contenuto delle comunicazioni occorrenti al fine della messa in cassa integrazione dei lavoratori e di mancata indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione).