(massima n. 1)
In tema di legitimatio ad processum, nel caso di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il procedimento prosegue tra le parti originarie (essendo ininfluenti le vicende attinenti a posizioni giuridiche successive all'inizio della controversia stessa), con la conseguenza che l'acquirente del detto diritto, pur potendo spiegare intervento volontario o essere chiamato in giudizio (art. 106 c.p.c.), non acquista, per ciò solo, la qualità di litisconsorte necessario, sicché risulta validamente pronunciata l'eventuale sentenza che, nei suoi confronti, non abbia disposto l'integrazione del contraddittorio.