(massima n. 1)
Il successore a titolo particolare che ai sensi dell'art. 111 c.p.c. intervenga nel processo in fase d'appello si inserisce nella controversia quale è stata impostata in primo grado e non può proporre domande nuove al di fuori, eventualmente di quella diretta al riconoscimento del suo diritto di intervenire qualora esso venga contestato da una o entrambe le parti originarie.