(massima n. 1)
La successione a titolo particolare nel processo (effetto del mero trasferimento della res litigiosa in corso giudizio), di cui all'art. 111 c.p.c., va distinta dal (diverso) istituto della successione nel processo (art. 110 stesso codice) perché, nella prima ipotesi, č lo stesso trasferimento della res singula a determinare la successione di un soggetto ad un altro nella titolaritą del diritto controverso, mentre, nella seconda, il trasferimento del diritto č conseguenza necessaria della successione, ad un soggetto deceduto o estinto, di altro e diverso soggetto, come accade nella ipotesi di fusione, per incorporazione, tra societą, vicenda integrante una situazione giuridica che corrisponde a quella della successione a titolo universale e che, agli effetti processuali, comporta il subingresso ex lege, nella qualitą di parte, della societą incorporante a quella estinta.