(massima n. 1)
Il trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, verificatosi nel corso del processo, non incide sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie, senza che l'intervento nel processo del successore a titolo particolare, determini in mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti, secondo quanto previsto dall'art. 111 c.p.c., l'estromissione del dante causa.