(massima n. 1)
Il trasferimento di un ramo d'azienda da una societą all'altra configura una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti che, sul piano processuale, determina una prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.; non sussiste invece una ipotesi di litisconsorzio necessario tra cedente ed acquirente, in quanto il vincolo di solidarietą per i crediti del lavoratore, che l'art. 2112 c.c. pone a carico del cedente, non dą luogo a litisconsorzio necessario.