(massima n. 1)
In virtù del D.L.vo n. 502 del 1992 e della legge n. 724 del 1994, è stata realizzata una sorta di successione ex lege delle Regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse USL, le quali proseguono le loro attività attraverso le apposite gestioni stralcio; sicché, ove tale successione avvenga nel corso di una causa avente ad oggetto uno di tali rapporti, si applicano i principi dettati dall'art. 111 c.p.c. per l'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso. Ne consegue che, nel caso in cui il giudice di primo grado erroneamente dichiari interrotto il processo per la successione intervenuta nel corso del giudizio (che, invece, doveva proseguire nei confronti della medesima USL, benché mediante la prevista gestione stralcio), il giudice d'appello deve rimettere la causa a quello di primo grado (art. 354 c.p.c.), poiché, attraverso l'erronea dichiarazione d'interruzione, malamente risulta estromessa dal giudizio di primo grado la parte (la USL) che doveva, invece, parteciparvi mediante l'apposita gestione.