(massima n. 1)
In caso di alienazione del diritto controverso, l'intervento o la chiamata in causa dell'acquirente non comporta automaticamente l'estromissione dell'alienante, producendosi tale effetto solo con il relativo provvedimento, adottato previo consenso delle altre parti; l'alienante, pertanto, finché non sia estromesso, rimane nel processo come litisconsorte necessario, e la sua mancata partecipazione al giudizio di gravame determina un difetto di integritą del contraddittorio, rilevabile in sede di legittimitą anche d'ufficio.