(massima n. 2)
Nel caso di cessione di un credito giā azionato esecutivamente, trovano applicazione (sia pure con gli opportuni adattamenti) sia il primo che il terzo comma dell'art. 111 cod. proc. civ. Quando, invece, un'analoga successione si verifichi dal lato passivo (ove, cioč, un terzo abbia acquistato, in pendenza dell'esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare, il bene pignorato), č applicabile solo il primo comma della citata disposizione, ostando all'applicazione anche del terzo il regime di inefficacia delineato dall'art. 2913 cod. civ.