(massima n. 1)
In tema di condominio, con riferimento all'uso della cosa comune ai sensi dell'articolo 1102 c.c., l'abbassamento del soffitto del corridoio condominiale di accesso alle singole unitā abitative, effettuato dal condomino nel tratto del corridoio in corrispondenza della soffitta del proprio appartamento, peraltro anche con l'incremento di carichi non accertati dalla competente autoritā e senza il rispetto della normativa antisismica come nella specie , non costituisce uso della cosa comune, ma acquisizione in maniera definitiva a vantaggio della proprietā esclusiva del singolo condomino di parte della volumetria del corridoio comune con contestuale sottrazione di tale parte comune alla funzione cui essa č destinata a svolgere nel contesto dell'intero corridoio.