(massima n. 1)
L'intervento in causa iussu iudicis (art. 107 c.p.c.), determinando una forma di litisconsorzio meramente processuale, può essere disposto (a differenza che nell'ipotesi disciplinata dal precedente art. 102 del codice di rito) sulla base di un giudizio di mera opportunità processuale, e non richiede, pertanto, che il rapporto sostanziale sia comune ed indivisibile rispetto ai soggetti chiamati.