(massima n. 1)
L'attribuzione della qualità di parte all'interventore nel processo iussu iudicis non postula la proposizione di domande da parte del medesimo (né che domande siano, viceversa, formulate nei suoi confronti), essendo, per converso, sufficiente la sua presenza o evocazione in giudizio, che dà per ciò stesso luogo ad una fattispecie di litisconsorzio processuale, con la conseguenza che, pur non potendosi pronunciare condanna del terzo in favore dell'attore, se questi non l'abbia voluta, tuttavia la domanda nei confronti del terzo può essere anche implicita e non può mai considerarsi nuova, sempre che l'intervenuto sia stato disposto in ipotesi di declinazione, da parte dell'originario convenuto, della titolarità dell'obbligazione dedotta, con indicazione di quella del terzo e, quindi, al fine di accertare, nel contraddittorio di tutti gli interessati, quale sia la parte obbligata in relazione al titolo azionato con l'atto introduttivo, così che al processo si aggiunga solo una parte e non anche una nuova causa petendi o un diverso petitum.