(massima n. 1)
In difetto di declinazione, da parte dell'originario convenuto (nella specie, rimasto contumace), della titolarità dell'obbligazione dedotta, con indicazione di quella del terzo, il giudice non può, d'ufficio, ipotizzata l'esistenza di un diverso obbligato, ordinare l'intervento in causa del terzo, una tale inziativa manifestando non già il legittimo intento di consentire, nel simultaneus processus l'individuazione del vero obbligato, bensì la indebita intenzione di correggere in via officiosa la supposta erroneità della vocatio in ius da parte attrice.