(massima n. 1)
La chiamata del terzo "iussu iudicis" di cui all'art. 107 c.p.c. determina una situazione di litisconsorzio necessario cd. "processuale", non rimuovibile per effetto di un diverso apprezzamento del giudice dell'impugnazione, salva l'estromissione del chiamato con la sentenza di merito, con la conseguenza che quando il terzo, dopo aver partecipato al giudizio di primo grado a seguito di tale chiamata, non abbia partecipato al giudizio di appello, si configura una violazione dell'art. 331 c.p.c., rilevabile d'ufficio nel giudizio di legittimitą, nel quale va disposta la cassazione con rinvio per nuovo esame previa integrazione del contraddittorio.