(massima n. 1)
Il terzo chiamato in garanzia impropria dal convenuto in riferimento alla causa principale ha i poteri processuali di un intervento adesivo dipendente e non può — trattandosi di cause diverse e tra loro scindibili — dedurre eccezioni non sollevate dal convenuto, né impugnare autonomamente la sentenza che dichiari quest'ultimo soccombente nei confronti dell'attore. Tuttavia, qualora egli, in riferimento alla causa dipendente non si limiti a contestare il rapporto di regresso ma neghi la responsabilità del convenuto nei confronti dell'attore, può esercitare tutti i poteri processuali riconosciuti alle parti e, trattandosi di cause scindibili, anche impugnare autonomamente la sentenza, senza, peraltro, impedire la formazione del giudicato tra le parti del rapporto principale.