(massima n. 1)
La chiamata del terzo, effettuata da un ente pubblico, convenuto per il risarcimento danni dal proprietario di un terreno irreversibilmente trasformato dall'esecuzione dell'opera pubblica, per accertare l'inadempimento al contratto di appalto, č esercizio di azione di garanzia impropria ed introduce una causa autonoma e scindibile tra committente e appaltatore. Pertanto, se quest'ultimo č dichiarato fallito, il tribunale fallimentare non diviene competente a conoscere l'una e l'altra domanda, permanendo invece la competenza del giudice originariamente adito sulla domanda del privato nei confronti dell'ente pubblico.