(massima n. 1)
La chiamata in causa di un terzo a titolo di garanzia impropria č nulla se effettuata da procuratore sfornito di apposita procura alle liti. Non č, tuttavia, necessaria una nuova procura, in calce o a margine della citazione in chiamata, se dall'atto contenente la procura originaria risulti la chiara espressione di volontā della parte di autorizzare il difensore alla chiamata in garanzia impropria, come quando, essendo manifestata tale volontā nella comparsa di risposta, a margine o in calce della quale sia apposta la procura, deve considerarsi implicitamente conferita al difensore la procura per chiamare il terzo in giudizio a titolo di garanzia impropria. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con cui era stata ritenuta la nullitā della chiamata del terzo da parte del convenuto per garanzia impropria, perché la procura, rilasciata in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, non conteneva l'autorizzazione all'azione di manleva).