(massima n. 1)
Al pari del terzo chiamato in garanzia impropria dal convenuto, che in riferimento alla causa principale ha poteri processuali riconducibili a quelli di un intervento adesivo dipendente, con conseguente possibilitą di impugnare la statuizione principale solo limitatamente alla causa di garanzia, cosģ le parti principali non possono sostenere le ragioni del predetto interveniente adesivo esorbitanti dall'ambito della causa di garanzia e giovarsi o spendere poteri processuali volti a supplire ad un'inerzia processuale o a vanificare l'acquiescenza alla sentenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che si era pronunciata sul danno da ritardo nel pagamento del credito risarcitorio pur in difetto di specifica censura, in sede di gravame ad opera delle parti soccombenti, del relativo capo della sentenza di primo grado, ed ha escluso la possibilitą di inferire la tempestiva introduzione della doglianza nel giudizio di gravame in esito alla totale adesione delle parti appellanti alle censure svolte, in quella sede, dal terzo chiamato in garanzia, ed involgenti anche critiche al predetto capo della sentenza).