(massima n. 1)
Nell'ipotesi di chiamata in causa di un terzo per comunanza di causa, la domanda del convenuto si estende direttamente al terzo senza necessità di apposita istanza quando la chiamata stessa sia rivolta a sentire affermare la esclusiva responsabilità del terzo, a prescindere dal fatto che tale responsabilità sia poi riconosciuta o meno in via esclusiva dal giudice, e ciò in quanto il giudizio verte sulla individuazione del responsabile sulla base di un rapporto (obbligazione ex illicito) oggettivamente unico. Analoga estensione viceversa non si verifica nel caso di chiamata del terzo in garanzia (propria o impropria), stante l'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo.