(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilitą civile chiami in causa un terzo in qualitą di corresponsabile dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, in quanto la diversitą e pluralitą delle condotte produttive dell'evento dannoso non dą luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralitą di autonome responsabilitą riconducibili allo stesso titolo risarcitorio.