(massima n. 1)
In caso di chiamata in causa del terzo, egli assume per effetto della stessa chiamata in causa la posizione di contraddittore nei confronti della domande originaria solo se viene chiamato in causa quale unico responsabile del fatto dannoso, e non anche se viene chiamato in causa dal convenuto per esserne garantito; in quest'ultimo caso, se l'attore vuole proporre domanda anche nei confronti del terzo chiamato, deve formulare nei suoi confronti una espressa ed autonoma domanda, che potrą trovare fondamento in fatti anche diversi rispetto a quelli posti a base del rapporto di garanzia, avvalendosi della facoltą disciplinata dall'art. 183, quarto comma, c.p.c.