(massima n. 1)
In tema di intervento nel processo di un terzo su istanza di parte ai sensi dell'articolo 106 c.p.c., rientra nei poteri discrezionali del giudice istruttore autorizzare o non autorizzare la chiamata in causa, ma non anche autorizzare la chiamata tardiva e imporre al terzo chiamato di accettare il contraddittorio nello stato in cui la controversia si trova, così ledendone il diritto di difesa, sicché, se il terzo non presti adesione a tale stato e (come nella specie) eccepisca in via principale l'irritualità della chiamata difendendosi nel merito solo in via subordinata, le disposizioni sulle modalità e i termini della chiamata in causa di terzo di cui agli articoli 167 e 269 c.p.c. non sono suscettibili di deroga. (Principio affermato in causa instaurata con atto del 24 febbraio 1987).