(massima n. 1)
Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore), ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso; il suddetto principio, invece, non opera allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come causa petendi. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilità del principio della estensione automatica della domanda in un caso in cui la domanda proposta dall'attore — accertamento del suo diritto al pagamento di una vincita al lotto nei confronti dell'amministrazione — era del tutto autonoma rispetto alla domanda proposta nei confronti del chiamato in causa, di rivalsa nei confronti del gestore della ricevitoria del lotto in caso di mancato pagamento da parte dell'amministrazione).