(massima n. 1)
Nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati, è inammissibile per difetto di interesse la doglianza dedotta come motivo di impugnazione, relativa alla mancata adozione di un diverso rito, qualora non si indichi uno specifico pregiudizio processuale che dalla sua mancata adozione sia concretamente derivato; l'esattezza del rito, infatti, non deve essere considerata fine a sé stessa, ma può essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, sia stata subita sul piano pratico processuale. (Nella specie, le S.U. hanno confermato la sentenza di condanna emessa dalla Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura, evidenziando che il ricorrente - il quale lamentava che il procedimento fosse stato trattato secondo le norme del d. lgs. n. 109 del 2006 - non aveva in concreto indicato quali attività difensive avrebbe potuto svolgere, diverse da quelle effettivamente compiute, ove il procedimento fosse stato trattato secondo le disposizioni del r.d. n. 511 del 1946).