(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su pił ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilitą, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa. (Nella specie il pretore, pronunciando su di una opposizione ad un'ordinanza-ingiunzione emessa dal Ministero del Tesoro, su indicazione della Consob, nei confronti di una societą di intermediazione mobiliare all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 1 del 1991, aveva accolto l'impugnazione ritenendo, da un canto non fondate nel merito le contestazioni, e, dall'altro, nella diversa ipotesi della loro fondatezza, legittimamente configurabile la fattispecie dell'errore scusabile in capo alla societą. La Suprema Corte, rilevato che l'impugnazione del Ministero, soffermandosi esclusivamente sul merito della contestazione e sulla presunta fondatezza della medesima, non aveva affatto investito il secondo profilo motivazionale della pronuncia relativo all'errore scusabile, ha dichiarato inammissibile il gravame, enunciando il principio di diritto di cui in massima).