(massima n. 1)
Il principio enunciato nell'art. 100 c.p.c., secondo cui per proporre una domanda o per contraddire ad essa č necessario avervi interesse, si estende anche ai giudizi di impugnazione nei quali, in particolare, l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di questa va desunto dall'utilitā giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega pertanto ad una soccombenza, anche solo parziale, nel precedente giudizio, in difetto della quale l'impugnazione č inammissibile.