(massima n. 1)
Nei gradi di impugnazione, il principio dell'interesse ad agire si configura diversamente rispetto al giudizio di primo grado, dovendosi tener conto dell'intervenuta pronuncia della sentenza di primo grado, idonea ad assumere la consistenza del giudicato per le parti non impugnate, a causa dei limiti dell'effetto devolutivo dell'appello; ne deriva che nel decidere sulla sussistenza di tale interesse, e quindi sull'ammissibilità dell'impugnazione proposta, si deve aver riguardo agli effetti che potrebbero derivare dal suo accoglimento e alla loro idoneità a soddisfare un interesse della parte impugnante in relazione ai temi del giudizio. Pertanto, l'interesse, ed il conseguente onere della parte soccombente ad impugnare è esteso e nel contempo limitato alle rationes decidendi poste a base della sentenza, ma non coinvolge le questioni sulle quali questa non si sia pronunciata, perchè ritenute assorbite. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. — in un caso in cui la Commissione tributaria di primo grado aveva annullato la cartella esattoriale impugnata dal contribuente, perché notificata oltre il termine, senza pronunciarsi su altri vizi della cartella denunciati dal contribuente, ritenuti assorbiti dal motivo di annullamento accolto — ha confermato la sentenza impugnata che aveva respinto l'eccezione, sollevata dal contribuente, di inammissibilità dell'appello proposto dall'Amministrazione che non toccava le questioni assorbite).