(massima n. 1)
La soccombenza di una parte e il suo conseguente interesse ad impugnare la sentenza sono da escludere nel caso in cui l'absolutio ab instantia sia avvenuta per effetto di statuizione meramente processuale, potendo in tal caso configurarsi interesse all'impugnazione soltanto in presenza di rituale proposizione di domanda riconvenzionale finalizzata all'esame del merito. Infatti, posto che l'interesse a proporre impugnazione ha origine e natura processuali e sorge dalla soccombenza, connessa ad una statuizione del giudice a quo capace di arrecare pregiudizio alla parte, la quale, proprio col mezzo dell'impugnazione, tende a rimuovere il pregiudizio stesso, non può ipotizzarsi una situazione di pregiudizio per il convenuto nel fatto che il giudice a quo ravvisando un ostacolo processuale all'esame della domanda, ne riconosca la soggezione a siffatta situazione ostativa, anziché esaminarla nel merito. (Nella specie la S.C., in mancanza di domanda riconvenzionale in ordine alla natura autonoma del rapporto, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale avverso sentenza di merito che aveva verificato la natura subordinata del rapporto di lavoro ai soli fini della pronuncia sulla giurisdizione).