(massima n. 1)
Presupposto indefettibile del potere di impugnazione della parte č la difformitā della pronuncia rispetto alle conclusioni prese dalla stessa, e non anche la mera esigenza teorica di correttezza processuale, priva di utilitā pratica in quanto non finalizzata ad una diversa pronuncia sul bene della vita che č oggetto del procedimento. Tale presupposto č richiesto anche qualora sia il P.M. ad impugnare, in quanto questi, anche se portatore di un interesse pubblico, č comunque una parte, sia pure formale, e, in quanto tale, soggetto al principio in base al quale l'interesse ad una pronuncia di carattere processuale non puō mai essere disgiunto da un interesse sostanziale.