(massima n. 1)
Ove la sentenza sia sorretta da una pluralitą di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza. (Nella specie, relativa ad una controversia tra fratelli relativa alla divisione del patrimonio confluito in una comunione tacita familiare, il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda rilevando sia l'infondatezza delle singole pretese, sia, in ogni caso, che i ricorrenti erano stati equamente compensati per l'attivitą prestata nell'ambito dell'impresa familiare, e la corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il gravame attesa l'omessa impugnazione di quest'ultima "ratio decidendi"; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha dichiarato inammissibile il ricorso).