(massima n. 1)
Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte. Ne consegue che deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione proposta, ove non sussista la possibilità, per la parte che l'ha fatta, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile. (Nella specie, il giudice di gravame aveva confermato la statuizione di primo grado in ordine al rigetto di un'eccezione di nullità dell'atto di citazione, rilevando che, nonostante essa fosse stata erroneamente ritenuta intempestiva, era poi stata fondatamente respinta nel merito; la S.C. ha, quindi, reputato inammissibile per difetto di interesse il motivo di ricorso con cui ci si doleva dell'omesso esame e statuizione sulla tempestività dell'anzidetta eccezione).