(massima n. 1)
La parte nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di urgenza, ove intenda opporsi al precetto con cui la controparte gli ingiunge di eseguire delle ulteriori opere, sostenendo di averle eseguite, puō domandare (come č consentito all'altra parte) l'accertamento della regolare esecuzione della misura cautelare, come anche la specificazione delle ulteriori opere eventualmente necessarie, al giudice che ha emesso il detto provvedimento o a quello davanti al quale si č iniziata la causa di merito, tal che č improponibile per carenza di interesse una siffatta domanda di accertamento in un distinto giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione al precetto.