(massima n. 1)
La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione, una condizione, cioč, per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza č da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo dalla effettiva titolaritā del rapporto dedotto in causa, onde appartiene al merito della causa l'accertamento in concreto se l'attore e il convenuto siano, rispettivamente dal lato attivo e dal lato passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio. Ne consegue che, a differenza della legitimatio ad causam, intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, la eccezione relativa alla concreta titolaritā del rapporto dedotto in giudizio attiene al merito, e non č rilevabile d'ufficio, ma deve essere tempestivamente formulata.