(massima n. 1)
L'interesse ad agire, necessario anche ai fini della impugnazione della sentenza, va desunto ed apprezzato in relazione all'utilità giuridica che l'eventuale accoglimento del gravame può arrecare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, del tutto priva di riflessi pratici. Ne consegue che, in materia di controversie elettorali, è inammissibile l'impugnazione proposta avverso sentenza dichiarativa della decadenza per incompatibilità rispetto ad una data carica elettiva, allorché l'impugnante risulti essere dimesso dalla stessa carica.