(massima n. 1)
In tema di procedimento civile, l'interesse ad agire, comporta la verifica, da compiersi d'ufficio da parte del giudice, in ordine all'idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte istante, dovendo lo stesso escludersi soltanto nel caso in cui la decisione risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio. La sussistenza di tali requisiti non può ritenersi esclusa per il semplice fatto che la parte istante, o altra alla stessa legata da vincoli litisconsortili, abbia proposto domande di contenuto diverso nel medesimo o in altro giudizio, tanto meno nei casi in cui le prospettazioni siano alternative o gradate. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la proposizione in un precedente giudizio della domanda di accertamento della natura condominiale del sottotetto — ancora sub iudice — potesse tradursi nella carenza di interesse a fare valere in un successivo giudizio il diritto di proprietà esclusiva sul medesimo bene statuendo che la seconda pronuncia avrebbe determinato per la parte istante un vantaggio ancora maggiore rispetto a quello derivante dall'accoglimento della prima domanda).