(massima n. 1)
L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto. (Nell'affermare il principio di diritto ora riportato, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito con la quale si riconosceva la sussistenza dell'interesse ad agire in capo ad una società che, concesso un mutuo ad un soggetto del quale il notaio rogante l'atto aveva attestato la personale conoscenza, si era poi trovata nella materiale impossibilità di riscuotere le relative rate di ammortamento essendo emersa, all'esito dell'inadempimento del mutuatario, la falsità dei dati anagrafici da questi dichiarati. La società aveva, pertanto, convenuto il notaio in giudizio per il risarcimento dei danni — nonostante il mutuo stesso risultasse garantito da iscrizione ipotecaria di secondo grado — vedendosi, per l'effetto, riconosciuto dai giudici di merito l'interesse ad agire, giusto disposto dell'art. 100 del codice di rito, a prescindere dalla possibilità, pur concretamente configurabile, di esperire altre e diverse azioni giudiziarie a tutela del credito vantato).