(massima n. 1)
L'assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'art. 100 c.p.c. č rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, poiché costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda; pertanto, la sua sussistenza va accertata dal giudice anche quando non vi č contrasto tra le parti sul merito della stessa.