(massima n. 1)
In caso di accoglimento parziale della domanda, possono sussistere i giusti motivi atti a legittimare la compensazione, totale o parziale, delle spese legali qualora la parte convenuta abbia adottato posizioni difensive concilianti o di parziale contestazione degli assunti avversari, ma non sussiste un'ipotesi di soccombenza reciproca; ne consegue che la parte parzialmente vittoriosa non può essere condannata a pagare per l'intero le spese legali sostenute dall'altra parte, in quanto questa possibilità è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale — espressamente motivata — di trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c.