(massima n. 1)
Il potere di compensazione delle spese processuali può ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice in quanto risulti affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinato, sicché il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato, nel senso che le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente “specifica” quantomeno da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede, e ciò tanto più nell'ipotesi di compensazione “per giusti motivi”. In difetto di tale motivazione verrebbe violato l'art 24 Cost. qualora il valore della causa fosse di modesta entità o comunque in concreto di gran lunga inferiore rispetto alle spese processuali. Né il potere equitativo attribuito al giudice dal secondo comma dell'art. 92 può comportare un giudizio di assoluto carattere extragiuridico, dovendo le ragioni del provvedimento di compensazione trovare un limite nei principi e nelle norme fondamentali dell'ordinamento, come quelli posti a garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti e delle altre situazioni giuridiche soggettive.