(massima n. 1)
In tema di regolamento delle spese processuali, la violazione dell'art. 91 c.p.c. si verifica soltanto nel caso in cui le stesse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre rientra nei poteri discrezionali del giudice disporne la compensazione, in tutto o in parte, anche nel caso di soccombenza di una parte. Tale statuizione, peraltro, deve essere congruamente motivata, a meno che le ragioni sufficienti a giustificare la pronuncia in oggetto non siano deducibili dalla vicenda processuale e dalla motivazione complessivamente adottata a fondamento della intera decisione cui quella relativa alla compensazione accede; e ciò tanto più nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia fatto riferimento alla sussistenza di giusti motivi, dovendo tale enunciazione essere posta in relazione ed essere integrata con la complessiva motivazione della sentenza, che è inscindibilmente connessa alla pronuncia sulle spese.