(massima n. 1)
In tema di spese processuali, l'art. 2, comma 1, lettera a), della L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha sostituito il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., il quale, nel testo novellato, dispone che “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”. Tale norma non ha, peraltro, portata retroattiva, prevedendo espressamente il comma 4 dello stesso articolo che la disposizione del comma 1 entra in vigore il 1° gennaio 2006, applicandosi ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Pertanto, con riguardo a quelli precedenti, continua a trovare applicazione la giurisprudenza di legittimità formatasi nel vigore della normativa preesistente, secondo la quale le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge per la compensazione delle spese possono anche emergere dalla motivazione complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione sulle spese accede. (Mass. redaz.).