(massima n. 1)
La modifica dell'art. 92, comma secondo, c.p.c., da parte della legge 28 dicembre 2005, n. 263, il cui art. 2 ha introdotto l'obbligo del giudice di indicare i motivi della compensazione delle spese di lite, vale soltanto nei procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore. Per i giudizi instaurati precedentemente č ammissibile la compensazione per giusti motivi senza obbligo di specificazione degli stessi e tale decisione non č censurabile in sede di legittimitā, salvo i casi in cui sia accompagnata da ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche, tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneitā, lo stesso processo formativo della volontā decisionale espressa sul punto dal giudice di merito.